Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"

(Pubblicato nella G.U. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.)


NdR


(omissis)


320. (Art. 119 Cod. Str.) Malattie invalidanti. - 1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.
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Appendice II all'Art. 320
(Malattie invalidanti)

1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:

A. Affezioni cardiovascolari.

omissis

B. Diabete.
La patente di guida non deve essere rilasciata, né confermata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della guida.

A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente di guida può essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.

C. Malattie endocrine.

omissis

D. Malattie del sistema nervoso.

omissis