Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"
(Pubblicato nella G.U. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.)
NdR
(omissis)
320. (Art. 119 Cod. Str.) Malattie invalidanti. - 1. Le
malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente
titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima,
escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.
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Appendice II all'Art.
320
(Malattie invalidanti)
1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato
di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:
A. Affezioni cardiovascolari.
omissis
B. Diabete.
La patente di guida non deve essere rilasciata, né confermata ai
candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o
cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza
della guida.
A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a
seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la
patente di guida può essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici
che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la
cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione. La patente di
guida delle categorie C, D, E non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o
conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.
C. Malattie endocrine.
omissis
D. Malattie del sistema nervoso.
omissis