ALLEGATO III
NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A
MOTORE DEFINIZIONI
1.Ai fini del presente allegato, i conducenti sono
classificati in due gruppi:
1.1.Gruppo 1 conducenti di veicoli
delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1
1.2.Gruppo 2 conducenti di veicoli
delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e
D1 + E
1.3.La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai
conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida
per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente
allegato per i conducenti del gruppo 2.
2.Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono
classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà rilasciato o rinnovato.
ESAMI MEDICI
3.Gruppo 1 - i candidati devono essere sottoposti a un esame medico
se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono
sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle
incapacità menzionate nel presente allegato.
4.Gruppo 2 - i candidati devono essere sottoposti a un esame medico
prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono
sottoporsi agli esami periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.
5.Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una
patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.
VISTA
6.Il candidato alla patente di guida dovrà sottoporsi ad esami appropriati per
accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore.
Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere
esaminato da una autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà
essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione
crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi.
Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente
allegato.
Gruppo 1
6.1.Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una
acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i
due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se
dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale
salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova
pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista tale da
pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli
occhi progressiva, la patente potrà essere rilasciata o rinnovata con esame periodico
praticato da un'autorità medica competente.
6.2.Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita
funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio
in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con
correzione ottica. L'autorità medica competente dovrà certificare che tale condizione di
vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi
si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.
Gruppo 2
6.3.Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere
un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per
l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono
raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a
0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti
la cui potenza non può superare più o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a
contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La
patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il
conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.
UDITO
7.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o
conducente del gruppo 2, con parere dell'autorità medica competente; l'esame medico
terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.
MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE
8.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o
conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore, che rendano pericolosa
la guida di un veicolo a motore.
Gruppo 1
8.1.La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso,
previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente
minorato. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia
in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con
l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della
necessità o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di
controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida
non è pericolosa.
8.2.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una
affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici
per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.
La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata
quando la minorazione si sia stabilizzata.
Gruppo 2
8.3.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali
connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI
9.Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio o al
rinnovo di una patente di guida a una improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolare,
tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un
pericolo per la sicurezza stradale.
Gruppo 1
9.1.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito
da gravi disturbi del ritmo cardiaco.
9.2.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente
portatore di uno stimolatore cardiaco, con parere di un medico autorizzato e controllo
medico regolare.
9.3.Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da
anomalie della tensione arteriosa sarà valutato in funzione degli altri dati dell'esame,
delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la
sicurezza della circolazione.
9.4.In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al
candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di
emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che
sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato a un parere di un medico
autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.
Gruppo 2
9.5.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali
connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
DIABETE MELLITO
10.La patente di guida
può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito,
con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.
Gruppo 2
10.1.La patente di guida non deve essere né rilasciata né
rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che
necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati
dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.
MALATTIE NEUROLOGICHE
11.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o
conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia
appoggiata dal parere di un medico autorizzato.
A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso
centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano
l'equilibrio e il coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilità
funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà
in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di aggravamento.
12.Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza
costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al
momento della guida di un veicolo a motore.
Gruppo 1
12.1.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, con esame effettuato da
un'autorità medica competente e controllo medico regolare. Quest'ultima valuterà la
natura reale dell'epilessia o gli altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua
evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i
risultati terapeutici.
Gruppo 2
12.2.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o
conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni
improvvise dello stato di coscienza.
TURBE PSICHICHE
Gruppo 1
13.1.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o
conducente:
-colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi
o interventi neurochirurgici;
-colpito da ritardo mentale grave;
-colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della
capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità
salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed
eventualmente con un controllo medico regolare.
Gruppo 2
13.2.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali
connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
ALCOLE
14.Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale.
Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.
Gruppo 1
14.1.La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o
conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole o che non possa
dissociare la guida dal consumo di alcole.
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si
sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole, al termine di un periodo
constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico
regolare.
Gruppo 2
14.2.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali
connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
DROGHE E MEDICINALI
15.Abuso
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente
che si trovi in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope, o che, pur non
essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente
richiesta.
Consumo regolare
Gruppo 1
15.1.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o
conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di
compromettere la sua capacità a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità
assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi
altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla
guida.
Gruppo 2
15.2.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali
connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
AFFEZIONI RENALI
Gruppo 1
16.1.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che
soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione
che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.
Gruppo 2
16.2.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o
conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi
eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo
medico regolare.
DISPOSIZIONI VARIE
Gruppo 1
17.1.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che
abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza
sull'idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo
medico regolare.
Gruppo 2
17.2.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e i pericoli
addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale
gruppo.
18.In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al
candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che
possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la
sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la
domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo
medico regolare.
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