G.U.
19 agosto 1994, n.° 193
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Decreto 8 agosto 1994
"Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Omissis
Decreta:
Art.1
1. Si istituisce,
conformemente alle disposizioni della direttiva n. 91/439/CEE, la patente italiana
di guida, secondo il modello comunitario (descritto nell'allegato I).
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della Comunità europea
conformemente al comma precedente sono equiparate alle corrispondenti patenti
di guida italiane.
3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata
da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui
al successivo art. 9, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia
di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali
e di iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla gestione
della medesima.
Art.2
Omissis
Art.3
Categoria B:
a) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La
massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa
massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice.
Categoria B+E: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria
B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.
Categoria C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima
autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.
Categoria C+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella
categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.
Categoria D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli
di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg.
Categoria D+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella
categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
2. Nell'ambito delle categorie A, B, B+E, C, C+E, D e D+E è rilasciata una patente
specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie:
Sottocategoria A1: motocicli leggeri: motocicli di cilindrata non superiore
a 125 cmc, e di potenza massima non superiore a 11 kW.
Sottocategoria B1: tricicli ex art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 5 aprile
1994 e quadricicli a motore ex art. 1, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale
5 aprile 1994, esclusi i quadricicli leggeri di cui all'art. 1, comma 4, lettera
a), del decreto ministeriale 5 aprile 1994.
Sottocategoria C1: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa
massima autorizzata supera 3500 kg senza peraltro eccedere 7500 kg. Agli autoveicoli
di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg.
Sottocategoria C1+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante
nella sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è
superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così
formato non superi 12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non
ecceda la massa a vuoto della motrice.
Sottocategoria D1: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8 ma non supera
i 16, sempre escluso il posto del conducente. Agli autoveicoli di questa sottocategoria
può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg.
Sottocategoria D1+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante
nella sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera
750 kg sempre che:
la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg
e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della
motrice;
il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:
a) per "veicolo a motore", ogni veicolo munito di un motore di propulsione,
che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano
su rotaie;
b) per "triciclo" e "quadriciclo" a motore, i veicoli definiti
dall'art. 1, commi 3 e 4, lettera b) del decreto ministeriale 5 aprile 1994;
c) per "motociclo", il veicolo le cui caratteristiche sono espresse
nel decreto ministeriale 5 aprile 1994 all'art. 1, comma 3;
d) per "autoveicolo", un veicolo a motore, che non sia un motoveicolo,
destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al
traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose.
Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una
rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
e) per "trattore agricolo e forestale", ogni veicolo a motore, su
ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede
nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare
o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle
aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada
di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto
di persone o di cose è solo accessoria.
4. Ai portatori di handicap titolari di patenti di guida si applicano le disposizioni
dell'art. 116, comma 5, del codice della strada.
Art.4
1. La patente di
guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a condurre.
2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per
taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità
e dei comportamenti di cui all'art. 7 verrà effettuata a bordo di tali veicoli.
Art.5
5. 1. Il rilascio
della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti
già in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E può essere rilasciata unicamente
ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B,
C o D.
2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a) la patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche per guidare complessi
della categoria B+E;
b) la patente valida per la categoria C+E è valida anche per la categoria D+E
se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D.
3. I tricicli ed i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente
della categoria A o A1.
4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cmc e di potenza non superiore
a 11 kW possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente della
categoria B.
Art.6
Art.7
Art.8
1. Il titolare
di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro
della Comunità europea, può ottenere in sostituzione l'equipollente patente
italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente
sia effettivamente in corso di validità.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali
e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente
di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunità europea, si applicano
le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca
o il ritiro della patente di guida e, se necessario, si può procedere, a tal
fine, alla sostituzione della patente.
3. Dopo la sostituzione, è fatto obbligo di restituire la patente originaria
allo Stato membro della Comunità europea che l'ha rilasciata, precisandone i
motivi.
4. Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati
al comma 2, può essere negata la validità di una patente di guida rilasciata
da uno Stato membro della Comunità europea. Può rifiutarsi, altresì, il rilascio
di una patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti
in un altro Stato membro della Comunità europea.
5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro della
Comunità europea, in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuto in Italia
se ivi il titolare ha la propria residenza normale. Gli organi competenti, in
tal caso, procedono alla duplicazione in base alle informazioni in loro possesso
o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato
membro che ha rilasciato la patente originaria.
6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente
alla Comunità europea con una patente di guida di modello comunitario deve essere
indicata sulla patente stessa, anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva.
Tale conversione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese
terzo è stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in
cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un altro
Stato membro della Comunità europea con la patente comunitaria, acquisti la
residenza normale in Italia, non si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma
2.
Art.9
Art.10
Art.11
Gli
articoli 5, comma 4, 6, comma 2, 7, comma 1, lettera a), nonché l'allegato II
e l'allegato III, punto 10, del presente decreto, si applicano a partire dal
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per l'applicazione degli altri articoli resta fermo il termine di attuazione
della direttiva n. 91/439/CEE, stabilito al 1° luglio 1996. Questo termine resta
fissato anche per l'entrata in vigore degli articoli 3, comma 6, 7, comma 3
e 10, sempreché, per tali disposizioni, sia intervenuto il richiesto accordo
con la Commissione CEE.
Art.12
Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e alla nota, che ne formano parte integrante sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a tutti di osservarlo e farlo osservare.
Allegati I e II omessi
ALLEGATO III
Norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore
DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
1.1. Gruppo 1
conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1
e B1
1.2. Gruppo 2
conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie
C1, C1 + E, D1 e D1 + E
1.3. La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare
ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente
di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste
nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.
2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida
sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà rilasciato
o rinnovato.
ESAMI MEDICI
3. Gruppo 1
I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento
delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima
di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità
menzionate nel presente allegato.
4. Gruppo 2
I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale
della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami
periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.
5. Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo
di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente
allegato.
VISTA omissis
UDITO omissis
Minorati dell'apparato locomotore omissis
Affezioni cardiovascolari omissis
Diabete mellito
10. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata
al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico
autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.
Gruppo 2 [Fino al 1° luglio 1996, per il gruppo 2 si intende: conducenti
di veicoli delle categorie C. D. E.]
10.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato
o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un
trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal
parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.
Malattie neurologiche omissis
Turbe psichiche omissis
Alcole omissis
Droghe e medicinali omissis
Affezioni renali omissis
Disposizioni varie
Gruppo 1
17.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente
che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza
sull'idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso,
controllo medico regolare.
Gruppo 2
17.2. L'autorità medico competente terrà in debito conto i rischi e i pericoli
addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione
di tale gruppo.
18. In generale, la patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata
al candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi
precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale
da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo
a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico
autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.