Ministero
della Sanità
Roma 18 Dic.1997
Dip. Prevenzione Uff. VII
N° 400.7/L.D.1.6/DM88/94/1939
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Ministero della Difesa
Ministero dell'Interno
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ferrovie dello Stato - Divisione Sanita'
Dipartimenti e Servizi del Ministero della Sanità
Assessorati Regionali alla Sanità
Commissioni Mediche Locali
Uffici di Sanità Marittima
Con D.M.
Trasporti 8/8/94 - recepimento della direttiva 91/439 CEE del 29/7/91 sono state
introdotte, ai fini del rinnovo e rilascio della patente di guida, norme mediche
conformi alle disposizioni degli allegati II e III dl decreto.
Nell'allegato III, ai punti 1.1 e 1.2 vengono classificati nel gruppo dei conducenti
di veicoli delle categorie A, B e B+E e delle sottocategorie A1 e B1, e, rispettivamente,
nel gruppo 2 i conducenti di veicoli delle categorie C, C+E, D, D+E e delle
sottocategorie C1, C1+E, D1 e D1+E, prevedendo altresì al punto 10, per il gruppo
1: "La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato
o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato
e regolare controllo medico specifico per ogni caso" e al punto 10.1 per
il gruppo 2: "La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata
al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti
di trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati
dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare".
Sulla base delle citate precisazioni le CC.MM.LL. adottano, peraltro, comportamenti dissimili tra loro per cui l' FDG (Federazione Nazionale Diabete Giovanile) ha chiesto a questo Ministero dei Trasporti di voler esaminare la problematica mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro.
Pertanto, tenendo conto delle indicazioni della direttiva del consiglio 91/439/CEE,
recepita con decreto 8 agosto 1994 del Ministero dei Trasporti e prendendo in
considerazione le proposte delle Associazioni interessate, questo Dipartimento
ha avanzato al C.S.S. la richiesta per la costituzione di un gruppo di lavoro
"Sicurezza del Traffico" per affrontare più in dettaglio i conseguenti
aspetti specifici derivanti dalla complessità della patologia diabetica.
Nell'ambito del gruppo suddetto, sollecitamente costituito presso la sezione
II del C.S.S., oltre ai membri di questo Ministero sono intervenuti rappresentanti
del Ministero dei Trasporti, della Federazione Italiana Diabete e della Federazione
Italiana Diabete Giovanile.
A conclusione dei lavori è stato elaborato un documento approvato dalla sezione
II del C.S.S. nella seduta del 30 settembre 1997.
Si allega pertanto il predetto documento affinché ne venga data la dovuta diffusione
ai medici accertatori ed agli organismi interessati e possa rappresentare un'utile
linea-guida per una sempre maggiore omogeneità ed equità di trattamento dei
soggetti affetti da diabete che aspirino a conseguire o rinnovare la patente
di guida.
IL
DIRIGENTE GENERALE
(dott. Fabrizio Oleari)
1 - Patente delle categorie A, B, B+E e delle sottocategorie A1 e B1.1.
1 - Rilascio della patente
1.1.1 - In pazienti affetti da diabete non insulino trattato e senza complicanze:
1.1.1.1 A giudizio del medico autorizzato, sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata.
1.1.1.2 La patente viene rilasciata per 5 anni.1.1.2 - In pazienti affetti da diabete in trattamento insulinico e senza complicanze:
1.1.2.1 A giudizio della commissione medica locale, che giudica la sicurezza alla guida sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata.
1.1.2.2 La patente viene rilasciata per 5 anni.
1.1.2 - In pazienti affetti da diabete con complicanze:1.1.2.1 A giudizio della commissione medica locale, che giudica la sicurezza alla guida sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata, che certifichi che il candidato è affetto da una complicazione (da specificarsi nella certificazione) di entità tale da non pregiudicare la sicurezza della guida
1.1.2.2 La patente viene rilasciata per 5 anni.1.2 - Rinnovo della patente
1.2.1 - In pazienti affetti da diabete non insulino trattato e senza complicanze:
1.2.1.1 A giudizio del medico autorizzato, sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata.
1.2.1.2 La patente viene rilasciata per 5 anni.1.2.2 - In pazienti affetti da diabete in trattamento insulinico e senza complicanze:
1.2.2.1 A giudizio della commissione medica locale, che giudica la sicurezza alla guida sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata.
1.2.2.2 La patente viene rilasciata per 5 anni.1.2.3 - In pazienti affetti da diabete con complicanze:
1.2.3.1 A giudizio della commissione medica locale, che giudica la sicurezza alla guida sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata, che certifichi che il candidato è affetto da una complicazione (da specificarsi nella certificazione) di entità tale da non pregiudicare la sicurezza della guida
1.2.3.2 La patente viene rilasciata per 5 anni. A giudizio della commissione medica locale, può essere rilasciata per un periodo inferiore.2 - Patente delle categorie C, C+E e delle sottocategorie C1 e C1+E.
2.1 - Rilascio della patente
2.1.1 - In pazienti affetti da diabete non insulino trattato e senza complicanze:
2.1.1.1 A giudizio del medico autorizzato, sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata.
2.1.1.2 La patente viene rilasciata per 5 anni.2.1.2 - In pazienti affetti da diabete in trattamento insulinico e senza complicanze:
2.1.2.1 A giudizio della commissione medica locale, che giudica la sicurezza alla guida sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata.
2.1.2.2 La patente viene rilasciata per 2 anni.2.1.3 - In pazienti affetti da diabete con complicanze:
2.1.3.1 La patente non viene rilasciata a candidato in cura con insulina, salvo casi eccezionali, debitamente giustificati ed autorizzati con espressa certificazione dalla commissione medica locale, che giudica la sicurezza alla guida sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata.
2.1.3.2 La patente viene rilasciata per 2 anni. A giudizio della commissione medica locale, può essere rilasciata per un periodo inferiore.2.2 - Rinnovo della patente
2.2.1 - In pazienti affetti da diabete non insulino trattato e senza complicanze:
2.2.1.1 A giudizio del medico autorizzato, sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata.
2.2.1.2 La patente viene rilasciata per 2 anni.2.2.2 - In pazienti affetti da diabete in trattamento insulinico e senza complicanze:
2.2.2.1 A giudizio della commissione medica locale, che giudica la sicurezza alla guida sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata.
2.2.2.2 La patente viene rilasciata per 2 anni.2.2.3 - In pazienti affetti da diabete con complicanze:
2.2.3.1 A giudizio della commissione medica locale, che giudica la sicurezza alla guida sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata, che certifichi che il candidato è affetto da una complicazione (da specificarsi nella certificazione) di entità tale da non pregiudicare la sicurezza della guida
2.2.3.2 La patente viene rilasciata per 2 anni. A giudizio della commissione medica locale, può essere rilasciata per un periodo inferiore.3 - Patente delle categorie D, D+E e delle sottocategorie D1 e D1+E.
3.1 - Pazienti non trattati farmacologicamente e senza complicanze: La patente è concedibile per un periodo di 2 anni.
3.2 - Pazienti trattati farmacologicamente: La patente non è concedibile né rinnovabile.