Legislazione comunitaria in vigore
Documento 396L0047 Atti modificati: 391L0439 (Modifica)
396L0047
Direttiva 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 che modifica la direttiva
91/439/CEE concernente la patente di guida
Gazzetta ufficiale n. L 235 del 17/09/1996 PAG. 0001 - 0005
Testo: DIRETTIVA 96/47/CE DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 che modifica la
direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),
considerando che la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la
patente di guida (4), prevede che le patenti nazionali di guida siano istituite secondo il
modello comunitario descritto nell'allegato I della direttiva medesima;
considerando che è opportuno introdurre un'alternativa al suddetto modello per tener
conto delle prassi esistenti e per soddisfare le richieste di taluni Stati membri;
considerando che, nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, è opportuno
garantire la compatibilità e l'interoperabilità delle patenti stesse nell'insieme della
Comunità; che occorre a tal fine evitare l'introduzione, a titolo individuale, di
tecnologie informatizzate nel modello comunitario di patente, mantenendo nel contempo sul
medesimo uno spazio per l'eventuale introduzione successiva di un microprocessore o di un
dispositivo informatizzato equivalente;
considerando che occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di menzionare, in un
apposito spazio, informazioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla
sicurezza stradale, subordinate però al consenso scritto specifico dell'interessato;
considerando che, per quanto riguarda le specificazioni tecniche del modello comunitario
di patente di guida, la presente direttiva si basa sul nuovo approccio in materia di
armonizzazione tecnica, poiché stabilisce l'ambito generale delle specificazioni,
lasciando alle procedure di normalizzazione industriale il compito di disciplinarne le
disposizioni specifiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue:
1) all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunte le parole «o
I bis» dopo le parole «allegato I»;
2) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, i modelli definiti
negli allegati I e I bis non possono contenere dispositivi elettronici informatici.»;
3) è aggiunto l'allegato I bis, riportato nell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione con la Commissione, le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 1° luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento
alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità relative al riferimento sono stabilite dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.
Per il Consiglio Il Presidente I. YATES
(1) GU n. C 21 del 25. 1. 1996, pag. 4 e GU n. C 54 del 23. 2. 1996, pag. 5.
(2) GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 22 e GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 20.
(3) Parere del Parlamento europeo del 16 novembre 1995 (GU n. C 323 del 4. 12. 1995, pag.
109), posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 1996 (GU n. C 120 del 24. 4. 1996,
pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 6 giugno 1996 (GU n. C 181 del 24. 6. 1996,
pag. 16).
(4) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
94/72/CE (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 86).
ALLEGATO
«ALLEGATO I bis DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA
(Modello alternativo al modello dell'allegato I)
1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida
sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a
garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO
10373.
2. La patente si compone di due facciate:
La pagina 1 contiene:
a) la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua o nelle
lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in
un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le
seguenti:
B: Belgio DK: Danimarca D: Germania GR: Grecia E: Spagna F: Francia IRL: Irlanda I: Italia
L: Lussemburgo NL: Paesi Bassi A: Austria P: Portogallo FIN: Finlandia S: Svezia UK: Regno
Unito d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4) a) data di rilascio della patente;
b) data di scadenza della validità amministrativa della patente oppure un trattino
qualora la durata del documento sia illimitata;
c) designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata
nella seconda pagina);
d) numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente
(menzione facoltativa);
5) numero della patente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
8) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);
9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le
categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle
categorie armonizzate);
e) la dicitura "modello delle Comunità europee" nella lingua o nelle lingue
dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida"
nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della
patente:
Permiso de Conducción
Koerekort
Fuehrerschein
¶aeaaéá ÏaeÞãçóçò
Driving Licence
Ajokortti
Permis de conduire
Ceadúnas Tiomána
Patente di guida
Rijbewijs
Carta de Condução
Koerkort;
f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex Blue,
- giallo: Pantone Yellow.
La pagina 2 contiene:
a) 9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare
(le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle
categorie armonizzate);
10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria o sottocategoria (questa data deve
essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio);
11) la data di scadenza della validità per ciascuna categoria o sottocategoria;
12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di
ciascuna categoria o sottocategoria interessata.
I codici sono stabiliti nel modo seguente:
- codici da 1 a 99: codici comunitari armonizzati;
- codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul
territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie per le quali è rilasciata
la patente, può essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11;
13) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante,
nel quadro dell'applicazione del punto 3, lettera a) del presente allegato, delle
indicazioni indispensabili alla gestione della patente;
14) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che
rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative
alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una
rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica
corrispondente.
Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio
anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza
stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come
patente di guida.
b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente
(almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).
Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una
delle lingue seguenti: danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese,
portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, redige una versione bilingue della patente usando
una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per
potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato
equivalente.
3. Disposizioni particolari
a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in
conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato
membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione
della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che
rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.
b) Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o
marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve
le altre disposizioni del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può
contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente
o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.
MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA
>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO COMUNITARIO Patente belga (a titolo
indicativo)
> RIFERIMENTO A UN GRAFICO>
»
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