Legislazione comunitaria in vigore Documento 391L0439
Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
concernente la patente di guida
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 24/08/1991 PAG. 0001 - 0024
Modifiche successive:
Modificato da 194N
Modificato da 394L0072 (GU L 337 24.12.94 pag.86)
Modificato da 396L0047 (GU L 235 17.09.96 pag.1)
Modificato da 397L0026 (GU L 150 07.06.97 pag.41)
Testo:
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo
75,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che, ai fini della politica comune dei trasporti e nell'intento di
contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale nonché a facilitare la
circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel
quale hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida
nazionale conforme al modello comunitario, riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri
senza obbligo di sostituzione;
considerando che una prima tappa in questo senso è stata compiuta con la prima direttiva
80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa all'istituzione di una patente di
guida comunitaria(4), che ha definito il modello comunitario di patente nazionale e il
reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali
nonché la sostituzione della patente di quei titolari che trasferiscono la loro residenza
normale o il loro luogo di lavoro da uno Stato membro ad un altro; che si devono
proseguire i progressi compiuti in tal senso;
considerando che è opportuno adattare il modello comunitario di patente nazionale
definito dalla direttiva 80/1263/CEE per tener conto segnatamente dell'armonizzazione
delle categorie e delle sottocategorie di veicoli e per facilitare la comprensione delle
patenti sia all'interno che all'esterno della Comunità;
considerando che, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della
circolazione, è necessario fissare condizioni minime per il rilascio della patente di
guida;
considerando che l'articolo 3 della direttiva 80/1263/CEE stabilisce che le disposizioni
definitive volte a generalizzare nella Comunità le categorie di veicoli di cui
all'articolo medesimo, devono essere adottate senza possibilità di deroga, come pure le
condizioni di validità delle patenti di guida;
considerando che è opportuno prevedere la possibilità di suddividere tali categorie di
veicoli per permettere segnatamente di accedere gradualmente alla guida dei medesimi al
fine della sicurezza stradale e per tener conto delle situazioni nazionali esistenti;
considerando che occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l'accesso alla
guida dei veicoli a persone affette da minorazioni fisiche;
considerando che l'articolo 10 della direttiva 80/1263/CEE prevede una maggiore
armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al
rilascio della patente di guida; che a tal fine occorre definire le conoscenze, le
capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, nonché strutturare
l'esame di guida in funzione di questi concetti e ridefinire le norme minime riguardo ai
requisiti fisici e psichici della guida di detti veicoli;
considerando che le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 80/1263/CEE e, in
particolare, l'obbligo di sostituire le patenti entro un anno in caso di cambiamento di
Stato di residenza normale, costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle
persone e sono quindi inammissibili tenuto conto dei progressi compiuti in vista
dell'integrazione europea;
considerando inoltre che, per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno
che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di
ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia
acquisito la residenza normale nel loro territorio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente
direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto
nell'allegato I.
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai
medesimi.
3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua
residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo
Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di
durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può
iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima.
Articolo 2
1. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura
nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.
2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di
falsificazione delle patenti di guida.
3. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello che
figura nell'allegato I le modifiche necessarie per l'elaborazione elettronica della
patente di guida.
Articolo 3
1. La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti
categorie:
categoria A
-motocicli, con o senza sidecar;
categoria B
-autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti
a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; agli autoveicoli di
questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non
superi 750 kg;
-complessi composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio la cui massa
massima autorizzata non superi 3 500 kg e in cui la massa massima autorizzata del
rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
categoria B + E
-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice della categoria B e di un
rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
categoria C
-autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi
3 500 kg; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria C + E
-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria C e di
un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
categoria D
-autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso
quello del conducente, è superiore a otto; agli autoveicoli di questa categoria può
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria D + E
-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria D e di
un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
2. Nell'ambito delle categorie A, B, B + E, C, C + E, D e D + E può essere rilasciata una
patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie;
sottocategoria A1
-motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3, e di potenza massima di 11 kW;
sottocategoria B1
-veicoli a motore a tre e a quattro ruote;
sottocategoria C1
-autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera
3 500 kg senza peraltro eccedere 7 500 kg; agli autoveicoli di questa categoria può
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
sottocategoria C1 + E
-complessi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella sottocategoria
C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la
massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa
massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
sottocategoria D1
-autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso
quello del conducente, è superiore ad 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del
conducente; agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio
la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
sottocategoria D1 + E
-complessi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella sottocategoria
D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che:
-la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa
massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
-il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intende:
-per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su
strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
-per «triciclo» e «quadriciclo», ogni veicolo rispettivamente a tre o a quattro ruote
che rientra nella categoria B, la cui velocità massima, per costruzione, è superiore a
50 km/ora o munito di motore termico ad accensione comandata di cilindrata superiore a 50
cm3, o avente altro motore di potenza equivalente. La massa a vuoto non può eccedere 550
kg. La massa a vuoto dei veicoli a propulsione elettrica non deve tener conto della massa
delle batterie.
Gli Stati membri possono stabilire norme più rigorose in materia di massa a vuoto e
prevederne altre concernenti, per esempio, la cilindrata massima o la potenza;
-per «motociclo», ogni veicolo a due ruote la cui velocità massima, per costruzione, è
superiore a 50 km/ora o, se il veicolo è munito di motore termico di propulsione, di
cilindrata superiore a 50 cm3. Il sidecar è assimilato a questo tipo di veicolo;
-per «autoveicolo», un veicolo a motore che non sia un motociclo, destinato normalmente
al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli
utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i
filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma
non i trattori agricoli e forestali;
-per «trattore agricolo o forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato,
avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino:
specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine,
attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali,
la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su
strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.
4. Previa consultazione della Commissione e sempreché ne sia fatta menzione sulla
patente, gli Stati membri possono derogare alle velocità indicate al paragrafo 3, secondo
e terzo trattino, a condizione di stabilire velocità inferiori.
5. Per la sottocategoria A1, gli Stati membri possono imporre norme restrittive
complementari.
6. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione
del presente articolo alcuni tipi particolari di autoveicoli, come i veicoli speciali per
minorati fisici.
Articolo 4
1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a
condurre.
2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi
di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei
comportamenti di cui all'articolo 7 verrà effettuata a bordo di un tale veicolo.
Articolo 5
1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a)la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già
in possesso di patente di categoria B;
b)la patente per le categorie B + E, C + E, D + E può essere rilasciata unicamente ai
conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.
2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a)la patente convalidata per le categorie C + E o D + E è convalidata anche per guidare
complessi della categoria B + E;
b)la patente convalidata per la categoria C + E è convalidata anche per la categoria D +
E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D.
3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare la seguente
equipollenza:
a)i tricicli e i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della
categoria A o A1;
b)i motocicli leggeri possono essere guidati con una patente della categoria B.
4. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro
territorio la guida:
a)di autoveicoli della categoria D1 (non oltre 16 posti a sedere, escluso quello del
conducente, e una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature
specializzate destinate al trasporto di minorati fisici) da parte di persone di età non
inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria
B, sempreché tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non
commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;
b)di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di
persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di
guida della categoria B, sempre che tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad
essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini
sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter
essere utilizzati per il trasporto di oltre 9 persone o per il trasporto di merci di
qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro
assegnato.
Articolo 6
1. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le
seguenti:
a)16 anni:
-per la sottocategoria A1
-per la sottocategoria B1
b)18 anni:
-per la categoria A; tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a
25 kW o con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con
un rapporto potenza/
peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno
due anni su motocicli aventi caratteristiche inferiori, con patente di guida della
categoria A. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato è di
età non inferiore a 21 anni, fatto salvo il superamento di una prova specifica di
controllo delle capacità e dei comportamenti;
-per le categorie B, B + E;
-per le categorie C, C + E e per le sottocategorie C1, C1 + E, fatte salve le disposizioni
previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio,
del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada(5).
c)21 anni:
-per le categorie D, D + E e le sottocategorie D1, D1 + E, fatte salve le disposizioni
previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento (CEE)
n. 3820/85.
2. Gli Stati membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per
le categorie A, B e B + E e rilasciare tali categorie di patenti a partire da 17 anni,
tranne per le disposizioni relative alla categoria A, previste al paragrafo 1, lettera b),
primo trattino, ultima frase.
3. Gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità sul loro territorio di
una patente di guida il cui titolare non abbia ancora compiuto 18 anni.
Articolo 7
1. Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre:
a)al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una
prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche,
conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b)alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno
6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
2. Fatte salve le disposizioni che il Consiglio adotterà in materia, ogni Stato membro
conserva il diritto di stabilire, in base a criteri nazionali, la durata di validità
delle patenti di guida che esso rilascia.
3. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni
dell'allegato III, quando
tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti
in tale allegato.
4. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa
consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della
patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni
diverse da quelle di cui alla presente direttiva.
5. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro.
Articolo 8
1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato
membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può
chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente; spetta allo
Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente
presentata sia effettivamente in corso di validità.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei
regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di
una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali
concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di
guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
3. Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle
autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.
4. Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio
è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di
guida rilasciata da un altro Stato membro.
Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato
che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro.
5. La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere
ottenuta presso le autorità competenti dello Stato in cui il titolare ha la propria
residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in
loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello
Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.
6. Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo
con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o
sostituzione successiva, vengono indicati sulla patente.
Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo
è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla
sostituzione. In caso di spostamento della residenza normale del titolare di tale patente
in un altro Stato membro, quest'ultimo potrà non applicare le disposizioni dell'articolo
1, paragrafo 2.
Articolo 9
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, per «residenza normale» si intende
il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, per
interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi
professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e
il luogo in cui essa abita.
Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati
in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare
alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende
il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni
regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un
soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La
frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza
normale.
Articolo 10
Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equipollenze tra le
categorie delle patenti rilasciate anteriormente all'attuazione della presente direttiva e
le categorie di cui all'articolo 3.
Previo accordo della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare nelle
rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all'applicazione del disposto
dell'articolo 8, paragrafi 4, 5 e 6.
Articolo 11
Cinque anni dopo la messa in applicazione della presente direttiva e su proposta della
Commissione, il Consiglio esamina le disposizioni nazionali relative alle sottocategorie
facoltative eventualmente create in conformità dell'articolo 3, ai fini della loro
armonizzazione o della loro soppressione.
Articolo 12
1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano anteriormente al 1o
luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o luglio 1996.
2. Allorché gli Stati membri le adottano, tali disposizioni contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono
corredate del riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri
adottano le modalità di tale riferimento.
3. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva
e si scambiano, se occorre, le informazioni sulle patenti che essi hanno registrato.
Articolo 13
La direttiva 80/1263/CEE è abrogata a decorrere dal
1o luglio 1996.
Articolo 14
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991.
Per il ConsiglioIl PresidenteH. VAN DEN BROEK
(1)GU n. C 48 del 27. 2. 1989, pag. 1.
(2)GU n. C 175 del 16. 7. 1990, pag. 40.
(3)GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 21.
(4)GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(5)GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.
ALLEGATO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DELLA PATENTE DI GUIDA
........ omissis
ALLEGATO II
I.CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI LEGATI ALLA GUIDA DI UN AUTOVEICOLO
...................... omissis