Legislazione comunitaria in vigore Documento 397L0026
Atti modificati: 391L0439 (Modifica)
397L0026
Direttiva 97/26/CE del Consiglio del 2 giugno 1997 che modifica la direttiva 91/439/CEE
concernente la patente di guida
Gazzetta ufficiale n. L 150 del 07/06/1997 PAG. 0041 - 0043
Testo:
DIRETTIVA 97/26/CE DEL CONSIGLIO del 2 giugno 1997 che modifica la direttiva 91/439/CEE
concernente la patente di guida
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),
(1) considerando che la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
concernente la patente di guida (4) dispone che le patenti di guida nazionali siano
rilasciate secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I o I bis e che debbano
indicare le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare;
(2) considerando che detti allegati I e I bis prevedono che le eventuali diciture
aggiuntive o restrittive sono indicate in forma codificata;
(3) considerando che i codici e i sottocodici riguardanti le condizioni di rilascio
disciplinate dalla direttiva 91/439/CEE si applicano su tutto il territorio della
Comunità;
(4) considerando che, in base al principio di sussidiarietà, è necessaria un'azione
comunitaria al fine di permettere la comprensione e il riconoscimento reciproco delle
patenti di guida e di facilitare la libera circolazione delle persone, evitando i problemi
pratici che i conducenti, le imprese di trasporto su strada, le amministrazioni e gli
agenti di controllo dovrebbero affrontare nel caso d'introduzione di codici divergenti
negli Stati membri;
(5) considerando che è opportuno prevedere una procedura semplificata per permettere
l'adeguamento degli aspetti tecnici dei codici comunitari armonizzati che figurano negli
allegati I e I bis e l'adeguamento degli allegati II e III della direttiva 91/439/CEE;
(6) considerando che, in occasione della presente modifica, occorre, ai fini della
chiarezza e della conformità con la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno
1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (5), adeguare la
definizione della dicitura «motociclo» per quanto riguarda la velocità per costruzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue:
1) all'articolo 3, paragrafo 3:
a) al secondo trattino, l'indicazione «50 km/h» è sostituita da «45 km/h»;
b) il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
«- per "motociclo", ogni veicolo a due ruote, con o senza side-car, munito di
un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o avente una
velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.»
2) sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 7 bis
1. È definita, secondo la procedura di cui all'articolo 7 ter, una suddivisione dei
codici comunitari armonizzati riportati negli allegati I e I bis, in particolare dei
codici 04, 05, 44 e 55.
Si segue la stessa procedura anche per decidere se l'utilizzazione di certe suddivisioni
di codici comunitari armonizzati debba essere eventualmente resa obbligatoria.
2. Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico la parte
degli allegati I e I bis riguardante i codici armonizzati e gli allegati II e III sono
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7 ter.
Articolo 7 ter
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato per la
patente", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal
rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da
adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è
formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per
l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione.
Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati
membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla
votazione.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del
comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di
parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle
misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è
stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»;
3) all'allegato I, punto 2, pagina 4 della patente, e nell'allagato I bis, punto 2, pagina
2 della patente, lettera a), rubrica 12, il primo trattino è sostituito dal testo
seguente:
«- codici da 01 a 99: codici comunitari armonizzati
01 Correzione della vista
02 Protesi auditiva/aiuto alla comunicazione
03 Protesi/ortosi degli arti
04 Subordinato al possesso di un certificato medico in corso di validità
05 Guida sottoposta a restrizioni per ragioni mediche
10 Cambio di velocità adattato
15 Frizione adattata
20 Sistema di frenatura adattato
25 Sistema di accelerazione adattato
30 Sistemi combinati di frenatura e accelerazione adattati
35 Dispositivi di comando adattati
40 Sistema di direzione adattato
42 Retrovisore/i adattato/i
43 Sedile del conducente adattato
44 Adattamenti del motociclo
45 Motociclo unicamente con side-car
50 Limitata al veicolo specifico/n. di telaio
51 Limitata al veicolo specifico/n. di targa di immatricolazione
55 Combinazione di adattamenti del veicolo
70 Cambio della patente n. . . . rilasciata da . . . (simbolo ECE/ONU se si tratta di un
paese terzo)
71 Duplicato della patente n. . . . (simbolo ECE/ONU se si tratta di un paese terzo)
72 Limitata ai veicoli della categoria A di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima di 11 kW (A1)
73 Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o a quattro ruote
(B1)
74 Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7500
kg (C1)
75 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere non supera i 16,
escluso quello del conducente (D1)
76 Limitata ai veicoli della categoria C, la cui massa massima autorizzata non eccede 7
500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12
000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice (C1+E)
77 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente, non supera i 16 (D1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima
autorizzata supera 750 kg, sempre che a) la massa massima autorizzata del complesso così
formato non superi 12 000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la
massa a vuoto della motrice e b) il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di
persone (D1+E)
78 Limitata ai veicoli muniti di cambio di velocità automatico (Allegato II, 8.1.1,
paragrafo 2)
79 (. . .) Limitata ai veicoli conformi alle specifiche indicate tra parentesi,
nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva»
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione della Commissione, le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento
alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità relative al riferimento sono stabilite dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. VAN MIERLO
(1) GU n. C 110 del 16. 4. 1996, pag. 7 e
GU n. C 31 del 31. 1. 1997, pag. 3.
(2) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 20.
(3) Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 1996 (GU n. 277 del 23. 9. 1996, pag.
15), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 1996 (GU n. C 69 del 5. 3. 1997, pag.
7) e decisione del Parlamento europeo del 9 aprile 1997 (GU n. C 132 del 28. 4. 1997).
(4) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
96/47/CE (GU n. L 235 del 17. 9. 1996, pag. 1).
(5) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72. Direttiva modificata dall'atto di adesione del
1994.
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