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La patente di guida
Inserito il 06 aprile 2006 alle 16:25:26 da pasmat.

Circolare 22/1/99 Ministero Trasporti a rettifica del D. 16/10/98

A seguito degli interventi operati dalla F.D.G., non appena venuta a conoscenza del D.M. 16/10/98, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha emanato in data 22/1/1999 la seguente circolare:

MINISTERO TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione

DIREZIONE CENTRALE IV - DIVISIONE 46 - PROT.N°9672/4632GEN

Circolare D.G. N° 4 D.C.IV N°A3       (Informazioni a cura FDG - Federazione nazionale Diabete Giovanile)

Oggetto:Decreto Ministeriale 16/10/1998 (G.U. 30/1198 Serie Generale 280) recante: "Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psico-fisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore"

 

Sulla G.U. del 30/11/1998 Serie Generale n. 280 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 ottobre 1998 recante. Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psico—fisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore" - (all. 1).

Detto decreto ribadisce l’osservanza della direttiva 91/439/CEE, allegato III, punti 10 e 10.1 in materia di requisiti psico-fisici richiesti per i candidati o conducenti affetti da patologia diabetica; tali punti sono del resto riportati nel testo del decreto.

Pertanto ai fini di una corretta ed uniforme applicazione del decreto ministeriale in esame, e quindi della disciplina comunitaria, si precisa che la disposizione contenuta nell ultimo capoverso dell’art. 1 che recita:

"La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare".

si applica esclusivamente alle patenti di guida del "gruppo 2". ossia alle categorie c.d. superiori (C. C1 D Dl. E).

Con la presente si coglie pure l’occasione per ribadire, come già diramato dalla scrivente con nota prot. 9289/4630 del 14/11/1995 (all 2), che nel caso di rilascio di patenti o conferma di validità delle stesse per periodi inferiori a quelli previsti dell’art 126 del codice della strada (in relazione alle diverse categorie o all’età del conducente) la competenza è delle Commissioni Mediche Locali.        (Informazioni a cura FDG - Federazione nazionale Diabete Giovanile)


Prossimamente cercheremo di appurare se è ancora valida la  circolare del Ministero della Sanità del che era stata emanata su iniziativa della FDG 18 Dic.1997


 
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