ALL'U.C.O.
SEDE
OGGETTO: Articolo 32, legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), recante: <Modifiche agli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285>.
Nella G.U. del 16 dicembre 1999 - Supplemento ordinario n. 220/L è stata pubblicata la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante <Interventi nel settore dei trasporti>.
La predetta legge, all'articolo 32, apporta modifiche agli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida.
In particolare, il testo novellato dell'articolo 119, D.Lvo 285/92, dispone, al comma 2 bis, che l'accertamento dell'idoneità psicofisica alla guida dei soggetti affetti da diabete in relazione alle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie è effettuato dai medici specialisti dell'Unità Sanitaria Locale. Il Ministero della Sanità provvederà, nell'ambito della propria competenza, all'individuazione delle relative qualifiche professionali.
Si rammenta che le comunicazioni di cui all'art. 331 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (da effettuarsi con il modello IV 4 di cui al precedente art. 331) per la conferma di validità della patente di guida dovranno essere trasmesse all'U.C.O. secondo le modalità prescritte dalla Circolare D.G. M.C.T.C. - D.C. IV - Div. 47 - prot. n. 13 5664/60D3 del 18 luglio 1995.
La norma attribuisce altresì ai predetti organi medici monocratici la competenza (sinora riservata - a norma dell'art. 319, comma 4, D.P.R. 495/92 - alle Commissioni mediche locali) ad indicare l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
La disposizione di cui trattasi, quindi, individua una nuova categoria di organo medico monocratico, oltre quelle già indicate nel comma 2 dell'art. 119 cit. avente competenza esclusiva (ma limitata al rilascio o alla conferma delle patenti di categoria A, B, BE) all'accertamento dei requisiti psicofisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete, anche se in trattamento insulinico, dato che la norma non opera distinzioni.
In applicazione dell'art. 119, comma 4, lettera d del D. L.vo 285/92, qualora il medico accertatore ritenga che il soggetto esaminato sia inidoneo alla guida, in modo temporaneo o definitivo, il giudizio finale dovrà essere demandato alla Commissione medica locale.
Quest'ultima, a norma dell'art. 119, comma 4, lett. d bis del citato D. L.vo 285/92 e dell'art. 319, comma 4 del Regolamento di esecuzione, è altresì competente all'accertamento dei requisiti psicofisici alla guida nei confronti dei soggetti affetti da diabete, per la patente delle categorie C, D, CE e DE
In tal caso la Commissione medica locale è integrata da un medico specialista diabetologo, da considerarsi a tutti gli effetti quale membro della Commissione medesima.
In via interpretativa, deve ritenersi che tale ultima previsione relativa all'integrazione della C.M.L. con il medico specialista diabetologo, sia da estendere alla composizione del collegio medico dell'Unità sanitaria delle FS. che esprime parere nel corso dei procedimenti decisori dei ricorsi gerarchici previsti dall'art. 119, commi 5 e 6, D. L.vo 285/92.
Pertanto, anche la suddetta Unità sanitaria delle F.S. che esprime il giudizio sull'idoneità psicofisica alla guida dei ricorrenti dovrà essere integrata dalla predetta figura professionale.
Infine, la norma contenuta nel nuovo comma 4 bis dell'art. 126, D.L.vo 285/92 prevede che, per i soggetti affetti da diabete in trattamento con insulina, l'accertamento dell'idoneità psicofisica per le patenti di categoria C, D, CE, DE è effettuato ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati nel certificato medico.
Pertanto, nelle fattispecie di cui trattasi, il termine massimo di validità della patente è limitato ad un anno.
Avverso il giudizio del medico specialista, di cui all'art. 119, comma 2 bis, D. L.vo 285/92, che stabilisce un termine più breve di quello ordinario per l'effettuazione del successivo controllo medico di idoneità, deve ritenersi ammissibile ricorso al Ministro dei Trasporti e della Navigazione a norma dell'art. 119, comma 5, D. L.vo 285/92.
Pertanto, nel certificato contenente il giudizio di cui trattasi dovranno essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, a norma dell'art. 3, comma 4, L 241/90.