G.U. Repubblica Italiana, N°.280 del 30/11/1998.
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZION
DECRETO 16 ottobre 1998.
Vedere a fondo pagina le ns. annotazioni
Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1996 circa i requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita della patente di guida per i veicoli a motore
IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida che ha stabilito nell'allegato III : "Norme minime concernenti l'idoneita fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore";
Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994 di recepimento della direttiva 91/439/CEE e 28 giugno 1996 di specificazione delle norme dell'ordinamento interno circa i "Requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita della patente di guida per i veicoli a motore";
Visti l'art.119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e l'art. 320 - appendice II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la nota n. 400/7/L.D.1.6/D.M.88/94/1939 del 18 dicembre 1997 diramata dal Ministero della sanita, concernente "Rilascio e rinnovo delle patenti di guida. Soggetti affetti da diabete", che trasmette agli organi interessati il documento: "Linee guida per l'applicazione della normativa inerente il rilascio ed il rinnovo della patente di guida a candidati o conducenti colpiti da diabete" approvato dal C.S.S. nella seduta del 30 settembre 1997;
Considerato opportuno, conseguentemente, modificare il sopracitato decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 28 giugno 1996, confermando per i candidati al rilascio della patente di guida o conducenti colpiti da diabete, il recepimento della normativa di cui ai punti 10 e 10.1 dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE;
Decreta:
Art. 1.
A parziale modifica del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 giugno 1996, il punto B "Diabete" dell'appendice II, art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dei punti 10 e 10.1 dell'allegato III della direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, e sostituito dal seguente:
"La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare".
Roma, 16 ottobre 1998
Il Ministro: BURLANDO
N.d.r. La nostra federazione F.D.G. (Fed.Nazionale Diabete Giovanile) si e gia attivata, come in passato per avere chiarimenti circa:
Infatti i punti 10 e 10.1 all'allegato 3 della direttiva CEE fanno distinzione fra
Quindi alla luce di quanto sopra la discriminazione per i soggetti diabetici insulino dipendenti dovrebbe riguardare solo le patenti del 2° gruppo.
Non appena avremo ulteriori informazioni sara nostra cura aggiornare questa pagina